Normalmente in zona agricola è consentito costruire solo edifici con relativi annessi necessari per l’imprenditore agricolo a titolo principale.
L’installazione di una casa in legno ad uso abitativo, anche se non riconducibile al concetto di opera edilizia, tuttavia, ai sensi dell’art. 3 del DPR 380/2001, determina la trasformazione urbanistica del territorio, perciò necessita del permesso di costruire e questo non potrà essere rilasciato dall’Amministrazione comunale se l’area interessata non è edificabile.