21 Dicembre 2024

Cassazione civile, sez. III, 7 febbraio 2008, n. 2932
Nella sentenza epigrafata, in tema di locazioni ad uso diverso da quello abitativo, si afferma che ogni pattuizione avente ad oggetto non già l’aggiornamento del corrispettivo ai sensi dell’art. 32 della L. n. 392/78, ma veri e propri aumenti del canone, deve ritenersi nulla ai sensi dell’art. 79 1° comma della stessa Legge.

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In particolare, la Suprema Corte argomenta che il diritto del conduttore a non erogare somme eccedenti il canone legalmente dovuto -corrispondente a quello pattuito, maggiorato degli aumenti cd. Istat se previsti- sorge nel momento della conclusione del contratto, persiste durante tutto il corso del rapporto e può essere fatto valere dopo la riconsegna dell’immobile locato, entro il termine di decadenza di sei mesi.

Fonte:Donnageometra

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