21 Dicembre 2024
efficienza energetica

Per il raggiungimento degli obiettivi indicati nel pacchetto clima-energia 20/20/20, la Direttiva 2012/27/UE punta soprattutto sul settore delle costruzioni in quanto è responsabile del 40% dei consumo finale di energia.

La Direttiva 2012/27/UE, da recepire entro il 5/06/2014 dagli stati membri, impone di stabilire “un obiettivo nazionale indicativo di efficienza energetica, basato sul consumo di energia primaria o finale, sul risparmio di energia primaria o finale o sull’intensità energetica” in base all’art. 3.

E’ sicuramente un strategia a lungo termine mirata a incentivare gli investimenti nella ristrutturazione degli edifici residenziali e commerciali pubblici e privati, stimolando allo scopo la concorrenza tra le imprese per la creazione di posti di lavoro nei vari settori di competenza.

Dal 1 gennaio 2014, per quanto riguarda la Pubblica Amministrazione, il 3% della superficie coperta utile totale degli edifici pubblici riscaldati e/o raffreddati superiore a 500 metri dovrà essere ristrutturata ogni anno per rispettare i requisiti minimi di prestazione energetica stabiliti in base all’art. 4 della direttiva 2010/31/UE purtroppo non ancora recepita dall’Italia. Tale limite sarà abbassato a partire dal 9 luglio 2015 e avrà valore anche per gli edifici pubblici con aree calpestabili di 250 m².

Soprattutto dovranno essere adeguati gli edifici del governo centrale con basse prestazioni energetiche escludendo gli edifici protetti in base alle aree di appartenenza o al loro valore storico-architettonico, gli edifici di proprietà delle forze armate o del governo centrale destinati alla difesa tranne gli alloggi e gli uffici e gli edifici adibiti a luoghi di culto e allo svolgimento di attività religiose.

Gli Enti di edilizia sociale dovranno adottare piani di efficienza energetica autonomi con obiettivi e azioni specifiche analoghe a quelle fissate per le amministrazioni centrali e instaurare un sistema di gestione dell’energia.

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