Gli impianti (articolo 1)
Specificati con esattezza gli impianti per cui vale la norma. I requisiti di sicurezza imposti per uno specifico impianto, anche da norme passate o comunitarie, prevalgono su questo decreto.
Imprese abilitate (articolo 3)
C’è incompatibilità del responsabile tecnico della certificazione con l’attività continuativa in altre imprese.
Requisiti (articolo 4)
Passa da un anno a due anni il periodo continuativo di inserimento di un’ impresa del settore, se si possiede un diploma di secondaria specializzata.
Progettazione (articolo 5)
Necessaria per tutti gli impianti, anche se si distingue tra quella redatta dal responsabile tecnico dell’impresa installatrice e quella redatta da un professionista iscritto agli albi professionali.
Conformità impianti (articolo 7)
Nei rifacimenti parziali progetto, conformità e collaudo si riferiscono alla sola parte degli impianti rifatti, ma tengono conto della sicurezza e funzionalità dell’intero impianto.
Responsabilità (articolo 8)
Comprende non solo la nomina dell’installatore qualificato, ma anche l’uso e la manutenzione tenendo conto delle istruzioni del costruttore e dell’installatore. Prevista la sospensione della fornitura del gas, energia elettrica o acqua, previo avviso, se a richiesta non si invia la documentazione relativa.
Sanzioni (articolo 15)
Per questi ultimi, alla terza violazione, prevista la sospensione dell’iscrizione dal registro delle imprese o dall’albo provinciale delle imprese artigiane e provvedimenti disciplinari.