Il primo soggetto professionale che una persona contatta quando decide di acquistare o vendere un immobile è l’agente immobiliare o mediatore: il codice
civile, all’art.1754, definisce il mediatore come “colui che mette in relazione due o più parti per la conclusione di un affare, senza essere legato ad alcuna di esse da rapporti di collaborazione, di dipendenza o di rappresentanza”.L’attività dell’agente di affari in mediazione o mediatore è una vera e propria professione, per esercitare la quale occorre obbligatoriamente essere iscritti al Ruolo degli Agenti di Affari in mediazione tenuto dalle Camere di Commercio1. Anche coloro che esercitano la professione di mediazione a titolo occasionale
devono essere iscritti al Ruolo.
Il tesserino di riconoscimento, rilasciato al mediatore dalla Camera di Commercio, prova la sua iscrizione al Ruolo: con i riferimenti di iscrizione del mediatore, gli interessati possono rivolgersi alla Camera di Commercio per ricevere informazioni sulla regolarità dell’iscrizione dello stesso, possono anche presentare esposti o segnalazioni su comportamenti dell’agente immobiliare ritenuti non corretti.
Anche i moduli ed i formulari, che sono utilizzati dagli agenti immobiliari, devono essere chiari e comprensibili e ispirati ai principi della buona fede contrattuale.
Questi modelli devono essere depositati presso la Camera di Commercio2 e possono essere esaminati, sia a richiesta dell’utente che d’ufficio, dalla Commissione per la regolazione del Mercato, istituita presso la Camera di Commercio.
Il mediatore non rappresenta gli interessi di una sola parte, acquirente o venditore, ma suo compito principale è quello di far incontrare le esigenze e gli interessi delle due parti, per arrivare alla conclusione della trattativa. Per questo motivo
la legge prevede che la provvigione debba essere pagata sia da chi vende sia da
chi compra.
L’agente immobiliare o mediatore ha l’obbligo di informare le parti di tutti gli elementi conosciuti o conoscibili con la normale diligenza professionale e che possono influire sulla conclusione dell’affare. Fornisce ad entrambe le parti – acquirente e venditore – informazioni su aspetti legali, tecnici e fiscali relativi all’immobile.
Generalmente l’agente immobiliare:
– fornisce un servizio di valutazione dell’immobile, informando il venditore sulle reali condizioni del mercato e, quindi, aiutandolo ad individuare il prezzo di
vendita dell’immobile
– promuove la vendita dell’immobile, utilizzando vari canali pubblicitari
– collabora nella redazione della proposta di acquisto da parte del potenziale acquirente, da far pervenire al venditore, in cui sono indicati il prezzo offerto
per l’acquisto dell’immobile e le modalità di pagamento dell’importo complessivo.
L’eventuale richiesta al mediatore di svolgere indagini tecnico-giuridiche (es. visure ipotecarie e catastali) va preliminarmente definita, anche ai fini di un eventuale specifico rimborso delle spese sostenute.
Di solito, gli agenti immobiliari seguono le trattative fino alla firma dell’atto notarile (rogito-contratto di acquisto).
A garanzia della clientela, la legge prescrive che i mediatori immobiliari debbano sottoscrivere una polizza assicurativa di responsabilità civile contro i rischi professionali.
Fonte: ambcopenaghen.esteri.it