21 Dicembre 2024

Un interessante quesito sulle spese per l’intermediazione immobiliare, con relativa risposta direttamente dall’Agenzia delle Entrate.

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DOMANDA: Nel marzo 2007 ho stipulato un contratto preliminare, regolarmente registrato, per l’acquisto della prima casa avvalendomi dell’intervento di un intermediario immobiliare. L’agenzia mi ha fatturato il servizio d’intermediazione, dovuto per il buon esito della trattativa, nello stesso mese di marzo 2007. 

La fattura è stata da me regolarmente pagata nello stesso giorno della sua emissione. A causa del ritardo dovuto al rilascio di una concessione edilizia in sanatoria da parte dell’ufficio tecnico comunale, siamo giunti alla stipula dell’atto pubblico definitivo nel corrente mese di febbraio 2008.
E’ corretto detrarre il 19% dell’onere sostenuto nel 2007 – in dichiarazione dei redditi per l’anno 2007 – a fronte del compenso corrisposto all’intermediario immobiliare, nonostante l’acquisto dell’abitazione principale sia avvenuto nel 2008?
Se ciò non fosse possibile perderei il diritto alla detrazione? 
   
RISPOSTA:  Nelle istruzioni alla compilazione del modello 730 si specifica che Nel rigo E17 vanno indicati i compensi comunque denominati pagati a soggetti di intermediazione immobiliare per l’acquisto dell’unità immobiliare da adibire ad abitazione principale. L’importo da indicare nel rigo non può essere superiore a euro 1000. Nella circolare 28/E del 2006 si è chiarito che l’importo di 1000 euro costituisce il limite massimo cui commisurare la detrazione in relazione all’intera spesa sostenuta per il compenso versato agli intermediatori immobiliari per l’acquisto dell’unità immobiliare da adibire ad abitazione principale e che la possibilità di portare in detrazione quest’onere si esaurisca in un unico anno di imposta. Considerato che la detrazione dell’onere è consentita nell’anno in cui lo stesso è stato sostenuto, si ritiene che la detrazione possa essere operata nella dichiarazione dei redditi per il 2007.
Fonte: Il Sole 24 ore

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4 thoughts on “Spese per intermediazione immobiliare

  1. scusate la mia ignoranza, quindi la risposta è affermativa?
    si possono detrarre i 1.000 € dei compensi ad intermediario se l’atto di acquisto abitazione principale verrà stipulato nell’anno successivo rispetto a quello di effettivo pagamento dei compensi appunto?

  2. Io la interpreto così: si può richiedere la detrazione dell’onere nell’anno in cui lo stesso è stato sostenuto per un max di € 1000, in questo caso per la dichiarazione dei redditi 2007.

  3. avendo la stessa situazione ma riferita all’anno successivo, ovvero fattura per compensi di intermediazione nel 2008 ma rogito di acquisto nel 2009, mi interessava particolarmente sapere se potevo detrarmi questi 190 € (se non cambiano le norme) con il 730 riferito ai redditi 2008 anche se il quadro fabbricati lo compilerò poi dall’anno successivo poichè l’alloggio diventa di mia proprietà dall’anno successivo.
    grazie!

  4. ********* ********** *********** ***********
    scusate la mia ignoranza, quindi la risposta è affermativa?
    si possono detrarre i 1.000 € dei compensi ad intermediario se l’atto di acquisto abitazione principale verrà stipulato nell’anno successivo rispetto a quello di effettivo pagamento dei compensi appunto?

    – – – –
    la Risposta è SI, è affermativa: la detrazione dei €1000 per aver pagato il mediatore
    ricade nell’anno fiscale in cui si è esattamente pagato il professionista (fatturazione).
    Il fatto che la proprietà sia stata completamente trasferita con rogito notarile definitivo l’anno successivo rispetto al pagamento della ‘provviggione mediatoria’,
    è una cosa completamente scollegata rispetto al pagamento del compenso del
    mediatore, in quanto egli si è adoperato perchè si “concludesse l’affare” con l’accordo
    delle parti, per costui non vi sarebbe alcuna differenza e/o conseguenza se poi non vi fosse un effettivo contratto successivo di compravendita definitivo…anche se il definitivo non vi fosse mai, il mediatore avrebbe cmq titolo per esigere ed ottenere la provviggione, che quindi sarebbe in ogni caso fatturabile nell’anno di pagamento, nonchè detraibile (nel max. di €1000) dal venditore e/o acquirente nel 730 dello stesso anno…

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