Con la Circolare n. 31 del 7 giugno 2007 l’Agenzia delle Entrate ha fornito nuovi chiarimenti sulle agevolazioni previste per l’acquisto della prima casa. Nella circolare in questione l’amministrazione finanziaria esamina tre situazioni in particolare:
1. trattamento fiscale delle pertinenze destinate a servizio di case di abitazione acquisite senza fruire delle agevolazioni “prima casa” (immobile acquistato prima che fossero istituite le agevolazioni “prima casa” o acquistato allo stato “rustico”)
2. ampliamento di abitazione acquisita senza fruire delle agevolazioni “prima casa”
3. alienazione infraquinquennale dell’immobile agevolato e successivo acquisto dell’abitazione principale
In merito alla prima situazione esaminata, l’Agenzia delle Entrate ritiene che le agevolazioni previste per la “prima casa” possano trovare applicazione anche in relazione all’acquisto della pertinenza destinata a servizio di un’abitazione acquisita senza fruire dei suddetti benefici in quanto non ancora previsti dalla normativa vigente al momento del trasferimento.
Per quanto riguarda l’ampliamento dell’abitazione, l’Amministrazione ritiene che l’agevolazione vada riconosciuta anche nell’ipotesi in cui il contribuente non abbia fruito delle agevolazioni “prima casa” per l’acquisto dell’abitazione da ampliare.
L’agevolazione sul nuovo acquisto trova, peraltro, applicazione a condizione che i due alloggi accorpati costituiscano un’abitazione unica rientrante nella tipologia degli alloggi non di lusso, in base alle prescrizioni recate dal decreto 2 agosto 1969.
In relazione alla vendita dell’abitazione principale e al riacquisto di un altro immobile, prima che siano trascorsi cinque anni, l’Agenzia chiarisce i requisiti che deve possedere l’immobile riacquistato per evitare la decadenza dei benefici.
Fonte: Acca