25 Dicembre 2024
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La Commissione Tributaria di secondo grado di Trento, con sentenza del 16/02/13, ha stabilito che la rettifica del valore venale di un immobili ai fini del registro, non costituisce una presunzione grave idonea da sola a rideterminare la relativa plusvalenza ai fini Irpef.

In caso specifico della sentenza, il prezzo dichiarato durante la vendita di alcuni terreni era stato rettificato ai fini dell’imposta di registro. E’ scattato, da parte dell’amministrazione finanziaria, un avviso di accertamento delle imposte dirette con il quale ha rideterminato il corrispettivo della cessione in misura pari al valore venale definito ai fini dell’imposta di registro e ha assoggettato a tassazione la relativa maggior plusvalenza.

L’accertamento è stato contestato dal contribuente affermando che l maggiore valore ai fini dell’imposta di registro, costituisce un mero indizio per l’individuazione di una maggiore plusvalenza da assoggettare a imposizione diretta e non una presunzione grave, precisa e concordante. Un indizio che non è idoneo a fondare la rettifica della plusvalenza.

I giudici della Commissione Tributaria di Trento ha statuito l’illegittimità e l’infondatezza dell’avviso di accertamento impugnato ricordando che l’imposta di registro e l’imposta sui redditi colpiscono una base imponibile differente: nel primo caso, il valore di mercato; nel secondo caso, la differenza tra prezzo di cessione e prezzo d’acquisto.

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