Sono state definite dall’Agenzia delle Entrate, col il provvedimento 39724/2013, tutte le procedure per l’interscambio dei dati relativi alle superficie immobiliari iscritte al catasto e corredate di planimetria, tra i comune e la stessa agenzia, illustrando tempi e modalità di interscambio dati ai fini dell’accertamento della Tares.
I dati sono determinati scorporando dalla superficie catastale, per le sole destinazioni abitative, quella relativa a balconi, terrazzi e aree scoperte pertinenti e accessorie, comunicanti o non comunicanti; l’interscambio comprende anche una serie di dati specifici per ogni singola unità catastale quali: identificativo catastale, intestatari catastali e indirizzo presente nella banca dati.
Se i comuni riscontrassero delle differenze sostanziali e significative sulla superficie rispetto a quelli già in possesso, i Comuni possono segnalarlo all’Agenzia delle Entrate.
Per la Tarsu (tributo comunale sui rifiuti e sui servizi istituito dall’articolo 14, comma 1, del DL 201/2011), la chiave primaria è l’identificativo catastale dell’immobile e l’indirizzo che costituisce una vera e propria carta d’identità dell’immobile. Inoltre nella comunicazione viene fornito un codice univoco nazionale per tutti i toponimi che risulta nello stradario comunale e la data di certificazione nel caso in cui il toponimo risulta certificato.