L’Imu per gli immobili non concessi in affitto, permetterà di ridurre la base imponibile della tasse sui redditi Irpef. Secondo l’articolo 8 comma 1 del decreto legislativo n. 23 del 2011, l’Imu va a sostituire la vecchia Ici (imposta comunale immobili), l’imposta sul reddito delle persone fisiche e le relative addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari relativi ai beni non locati.
L’Agenzia delle Entrate, con la circolare 5/E, lo scorso 11 marzo ha spiegato che il pagamento dell’Imu si andrà a sottrarre dalla base imponibile su cui si calcola l’Irpef i fabbricati che non siano presi o concessi in affitto, i terreni (per la componente dominicale) che non siano concessi in affitto, gli immobili non concessi in affitto ma dati in comodato gratuito, immobili destinati a uso del professionista.
Se l’immobile sarà poi affittato, si applicherà l’Irpef o la cedolare secca per il periodo di tempo in cui l’immobile genera reddito attraverso il canone di affitto.
L’Imu non sarà base di detrazione sul calcolo Irpef per i redditi agrari (articolo 32 del Tuir, Testo unico delle imposte sui redditi), redditi fondiari diversi da quelli su cui si applica la cedolare secca, redditi derivanti da immobili che non producano reddito fondiario a norma dell’art. 34 Tuir, redditi di immobili in possesso di soggetti passivi dell’Ires (imposta sul reddito delle società).