“Il Nuovo Condominio: gli aspetti più rilevanti e le criticità della riforma”. E’ il tema della conferenza organizzata da Ape Confedilizia di Forlì -Cesena, in collaborazione con Gesticond (associazione nazionale di amministratori condominiali aderenti a Confedilizia), che si è svolta venerdì alla Camera di Commercio di Forlì. I lavori si sono aperti con i i saluti del presidente Ape-Confedilizia di Forlì-Cesena, l’ingegner Carlo Caselli, per poi proseguire con la relazione dell’avvocato Vincenzo Nasini del Foro di Genova.Se da un lato la riforma del condominio (in vigore dal prossimo 18 giugno) ha portato, almeno per quanto riguarda alcuni singoli problemi di vita condominiale, al rinnovamento di una normativa vecchia di oltre 70 anni, dall’altro lato non ha avuto il coraggio di adottare quelle vere e proprie modifiche che in realtà ci si attendeva. Il riferimento va nello specifico all’ipotesi di attribuire finalmente una “capacità giuridica” al condominio che invece, ancora una volta, è stata del tutto disattesa.
Tra le novità più salienti della riforma l’aggiornamento della definizione di parti comuni (che ricomprendono ora anche i parcheggi o i sistemi per l’accesso ai flussi informativi anche da satellite o via cavo). Inoltre è previsto il cosidetto “supercondominio” (più edifici con parti comuni). Inoltre i regolamenti condominiali non possono più vietare di possedere o detenere animali domestici.
Tra le novità quella della disciplina relativa all’installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili e per la videosorveglianza. Viene inoltre prevista la facoltà per l’assemblea di modificare la destinazione d’uso delle parti comuni, purchè senza pregiudizio per la stabilità o sicurezza dell’immobile e senza alterarne il decoro architettonico.
E’ previsto anche un procedimento per la tutela della destinazione d’uso delle parti comuni in caso di attività che incidono negativamente su di esse; viene prevista la facoltà del condomino di distaccarsi dall’impianto centralizzato di riscaldamento o di condizionamento sempre che il distacco non provochi squilibri o aggravi di costo agli altri condomini (resta comunque in capo al condomino che si distacca l’obbligo di continuare a pagare la manutenzione straordinaria dell’impianto condominiale).
Anche la disciplina delle delibere assembleari è stata parzialmente modificata, con una revisione delle maggioranze necessarie e con il divieto per il delegato di rappresentare più di 1/5 dei condomini e del valore proporzionale (sempre se i condomini sono più di 20). Chi certamente, dalla riforma, ha subito una profonda revisione è la figura dell’amministratore condominiale.
La nomina diventa ora obbligatoria quando i condomini sono più di otto; il mandato dura due anni; l’incarico può essere svolto soltanto da chi possiede requisiti di “onorabilità” (godimento dei diritti civili e niente condanne per delitti contro pubblica amministrazione, fede pubblica e patrimonio), da chi è in possesso di diploma di scuola secondaria di secondo grado e da chi ha frequentato un corso di formazione iniziale (salvo il caso in cui l’amministratore abbia svolto tale attività almeno un anno negli ultimi tre); è prevista comunque la frequentazione successiva di corsi di formazione periodica.
L’amministratore deve garantire la trasparenza finanziaria nella gestione condominiale; al momento della nomina (o del rinnovo) dell’incarico deve specificare, oltre i propri dati anagrafici e fiscali, anche l’ammontare del compenso richiesto, nonché comunicare gli estremi della polizza assicurativa R.C. professionale, la cui stipula ora è obbligatoria; deve aprire un conto corrente intestato al condominio sul quale dovranno transitare, in modo esclusivo, le entrate e le uscite condominiali.
E’ previsto per l’amministratore l’obbligo di tenuta del registro di anagrafe condominiale con i dati dei condomini e delle singole unità immobiliari, con obbligo dei condomini di comunicare all’amministratore la variazione dei dati; del registro dei verbali delle assemblee; del registro di nomina e revoca dell’amministratore; del registro di contabilità contenente le voci di entrata e di uscita ed i fondi disponibili. I condomini potranno verificare i giustificativi di spesa in ogni momento, anche eventualmente via internet previa apertura, se così deciso dall’assemblea, di un sito web.
L’amministratore potrà convocare l’assemblea anche per posta elettronica certificata o fax. Esaminando la riforma, non si può certamente parlare di una vera e propria rivoluzione delle norme condominiali, ma si auspica che la nuova disciplina normativa possa rendere più semplice la vita “in comune” di molti cittadini ed amministratori. Sarà però certamente necessario attendere l’effettiva entrata in vigore della riforma prima di poter avere un quadro, il più possibile completo, delle novità che la stessa introduce e ciò soprattutto in considerazione delle evidenti lacune e dei forti aspetti di criticità che già ora la riforma presenta.
Fonte: forlitoday.it