Vietato affiggere i nomi dei condomini in debito: condannato amministratore
L’amministratore che espone il nome di un condòmino moroso è responsabile per il reato di diffamazione. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione, che ha condannato il responsabile di una struttura di Messina per aver pubblicizzato le generalità di un residente in arretrato coi pagamenti.
La controversia, nello specifico, era sorta in seguito all’affissione nell’atrio condominiale, avvenuta nel settembre del 2007, di una notifica con minaccia di slacciamento del servizio idrico, successiva al continuo indebitamento degli inquilini elencati nel foglio appeso.Insomma, guai a mettere i residenti sulla graticola, di fronte al pubblico giudizio dei vicini di pianerottolo: la Quinta Sezione Penale della Suprema Corte, accogliendo la decisione del Tribunale siciliano, non ha fatto sconti all’amministratore responsabile e lo ha condannato, applicando le specifiche previste per il reato di diffamazione, intesa come espressione lesiva dell’altrui reputazione in presenza di altri soggetti.
La Cassazione ha ufficializzato la sentenza adducendo le motivazioni che il comportamento contestato “integra il delitto di diffamazione il comunicato, redatto all’esito di un’assemblea condominiale, qualora sia affisso in un luogo accessibile non già ai soli condomini dell’edificio per i quali può sussistere un interesse giuridicamente apprezzabile alla conoscenza di tali fatti – ma ad un numero indeterminato di altri soggetti“.
Ancora, a parere della Corte l’atteggiamento usato dall’amministratore avrebbe potuto seguire un profilo più basso, dal momento che “se davvero la prospettiva dell’amministratore fosse stata quella dell’informazione celere rispetto all’imminente interruzione del servizio, attraverso modalità comunicative potenzialmente percepibili da terzi estranei al condominio, egli avrebbe dovuto calibrare il contenuto dell’informazione a tale esigenza, evitando di menzionare anche l’identità dei condomini morosi“.
A questo proposito, è bene ricordare cosa prevede la recente riforma del condominio, che ha rivisitato anche le procedure inerenti proprio le prolungate morosità dei condomini.
Così, gli articoli aggiornati del codice civile specificano che l’amministratore, invece di pubblicizzare l’insolvenza di un inquilino, detiene la facoltà di ricorrere in giudizio, anche in via autonoma, senza dove aspettare il via libera da parte dell’assemblea.
Qualora le pendenze siano lunghe più di sei mesi, oltretutto, egli è autorizzato a interrompere il diritto a godere del servizio previsto per tutti i residenti.
Comunque, nel caso di debiti riferibili a creditori terzi, viene meno il diritto alla privacy del singolo condomino: in quel caso, l’amministratore è autorizzato a informare delle generalità dei residenti morosi nei confronti dei diretti interessati. Ma esibire il prolungamento dei debiti al cospetto di tutti gli altri inquilini, ha decretato la Cassazione, resta comunque vietato.
Fonte: leggioggi.it