Il certificato di agibilità comprova l’idoneità legale di un immobile ad essere abitato. La certificazione viene rilasciata dai competenti uffici tecnici comunali a seguito di verifica delle condizioni di stabilità, salubrità e sicurezza dell’edificio. La relativa disciplina si trova nel c.d. testo unico dell’edilizia (D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380) e precisamente nel titolo III, costituito dagli articoli 24, 25 e 26.
Notiamo quindi anzitutto che con tale normativa è stata superata la tradizionale dicotomia tra i termini abitabilità e agibilità, il primo riferito ai soli immobili ad uso abitativo e il secondo a quelli destinati ad uso diverso dall’abitazione: oggi l’unico termine corretto è “agibilità” ed è riferito a qualunque destinazione dell’immobile. Tale certificato è definito dall’art. 24, 1° comma, del D.P.R. citato come il documento che attesta “la sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici e degli impianti negli stessi installati, valutate secondo quanto dispone la normativa vigente”.
La procedura per ottenere il rilascio è descritta con precisione dal successivo articolo 25, che delinea un iter burocratico standardizzato e apparentemente efficiente, attraverso questi passaggi:
– la domanda di rilascio, corredata dalla documentazione richiesta, va
presentata allo sportello unico entro quindici giorni dall’ultimazione dei lavori di finitura dell’intervento;
– entro dieci giorni lo sportello unico comunica al richiedente il nome del responsabile del procedimento;
– entro trenta giorni il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale rilascia il certificato di agibilità oppure l’agibilità si intende attestata per “silenzio assenso” qualora sia stato rilasciato il parere dell’ASL. In caso di autodichiarazione, il termine per la formazione del silenzio assenso è di sessanta giorni. L’art. 24 prevede, in caso di mancata presentazione della domanda, una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 77,00 a euro 464,00.
È interessante notare che il precedente D.P.R. n. 425/1994 prevedeva, quale presupposto fondamentale per il rilascio del certificato di abitabilità, una certificazione del direttore dei lavori attestante la conformità del fabbricato al progetto approvato, l’avvenuta prosciugatura dei muri e la salubrità degli ambienti.
L’art. 25, D.P.R. n. 380/2001, invece, consente oggi un’ulteriore semplificazione del procedimento per l’ottenimento del silenzio assenso e, in presenza di determinati presupposti, la riduzione dei termini: l’agibilità si considera attestata decorsi trenta giorni dalla presentazione della relativa domanda qualora sia stato rilasciato il parere dell’ASL o sessanta giorni nel caso di dichiarazione sottoscritta dal richiedente, avente il medesimo contenuto della dichiarazione del direttore dei lavori un tempo prevista.
Il rilascio del certificato di agibilità si rende necessario non solo nel caso di nuova costruzione ma in tutti i casi di ricostruzione, sopraelevazione, utilizzo di una costruzione, anche se costituente solo ampliamento di un fabbricato preesistente, anche se costituente l’esito di una divisione dalla originaria e più estesa struttura unica e anche se non finalizzata a modifiche della destinazione d’uso, qualora questi eventi, possano influire sulle condizioni di salubrità dell’ambiente, mentre, al contrario, non ne ricorre la necessità laddove un mutamento di utilizzo non comprometta le condizioni di salubrità, stabilità e sicurezza dell’edificio. L’attuale normativa (art. 24, D.P.R. n. 380/2001) elenca tassativamente le ipotesi in cui è necessario il rilascio di un certificato di agibilità:
– nuove costruzioni; ricostruzioni o sopraelevazioni, totali o parziali;
– interventi sugli edifici esistenti che possano influire sulle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico.
Fonte: borsinoimmobiliare.it