21 Dicembre 2024
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Niente da fare per la conversione del pignoramento immobiliare in extremis, anche nella vigenza del vecchio articolo 495 C.p.c.: la Suprema corte fa chiarezza sulle questioni di diritto intertemporale sorte nell’ambito dell’espropriazione forzata con l’introduzione dell’articolo 187 bis delle disposizioni diattuazione C.p.c..È salvo, nella specie, il diritto di chi si era aggiudicato il cespite immobiliaregrazie alla vendita all’incanto: risulta improcedibile l’istanza con cui ildebitore chiedeva di sostituire con una somma di denaro il bene pignoratononostante fosse già avvenuta l’aggiudicazione provvisoria. E ciò anche se l’istanza era stata presentata mentre l’articolo 495 C.p.c. era in vigore nellavecchia formulazione, che consentiva di chiedere la conversione “in qualsiasi momento anteriore alla vendita”. Quel che conta, infatti, è che all’atto dell’istanza fosse già entrato in vigore l’articolo 187 bis delle disposizioni di attuazione C.p.c., che è norma di interpretazione autentica (intema di conversione  vedi Cassazione 4046/09).
Se l’immobile pignorato è stato provvisoriamente assegnato o aggiudicato all’asta l’istanza di conversione in denaro presentata dal debitore risulta improcedibile: all’assegnatario o all’aggiudicatario basta pagare il conguaglioo il saldo del prezzo per acquisire definitivamente il bene. Resta da capire perché non conta che l’istanza sia stata presentata sotto “l’ombrello” del vecchio articolo 495 Cpc, favorevole al debitore. Secondo la dottrina questa norma disincentivava la partecipazione alle aste immobiliari, offrendo il fianco a pratiche dilatorie. E il legislatore nel 2005 ha stabilito un nuovo bilanciamento degli interessi contrapposti. Sono state poi le Sezioni unite a confermare l’intangibilità dei diritti dell’assegnatario riconoscendo alla disposizione di attuazione il valore di interpretazione autentica (cfr. 25507/06). Il repentino cambiamento d’orientamento offriva cosìun meccanismo di maggior tutela per gli acquirenti nelle vendite giudiziarie. Ora la terza sezione completa l’opera riconoscendo la retroattività alla disposizione attuativa in quanto norma di interpretazione autentica.

Fonte: aste-immobili.com

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