Licenziato in via definitiva dal senato- che ha votato la fiducia al governo- e dopo l’approvazione della camera, il decreto sull’Imu è legge, anche se manca la firma del presidente della repubblica, il testo approvato è quello con cui dovranno fare i conti i tanti italiani proprietari di un immobile.
Che sia prima o seconda casa, in una grande città o in periferia, per uso commerciale o abitativo, l’imposta sugli immobili non risparmierà nessuno o quasi bombardate da una pioggia di emendamenti nel suo passaggio alla camera, le norme sull’imu (contenute nel più generale decreto fiscale) sono state almeno in parte modificate
Classifica Imu: Roma la più cara, Reggio Calabria la più economica
1) definizione di abitazione principale- si definisce prima casa anche l’immobile non locato posseduto da anziani e disabili che stabiliscono la loro residenza in case di riposo; l’immobile non locato di cittadini italiani residenti all’estero. per gli immobili degli anziani dati in affitto resta la possibilità dei comuni di far pagare un imu agevolata. in caso di separazione o divorzio sarà il coniuge che abita nell’abitazione a dover pagare l’imu
2) imu rateizzata- l’imu sulla prima casa si potrà pagare in 2 o 3 rate. nel primo caso si pagherà il 50% dell’imposta (calcolata sull’aliquota base) il 16 giugno e il restante 50% (più l’eventuale conguaglio) entro il 16 dicembre. nel secondo caso, la prima rata e la seconda, corrispondenti al 33% dell’aliquota base si dovranno pagare entro il 16 giugno e il 16 settembre, mentre il 16 dicembre sarà la data di pagamento del saldo e dell’eventuale conguaglio. per la seconda casa è ammesso il solo pagamento in due rate, 16 giugno e 16 dicembre. è prorogato al 30 settembre la presentazione delle dichiarazioni imu sugli immobili per i quali l’obbligo di dichiarazione è sorto dal 1 gennaio 2012
3) sgravi sulla – le detrazioni si applicano solo se il proprietario e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente nell’abitazione stessa. le agevolazioni si applicano su un solo immobile se i componenti del nucleo famigliare risiedono nello stesso comune
4) esenzioni imu- tutti i fabbricati strumentali situati nei comuni di montagna saranno esenti dal pagamento dell’imposta. esenzioni anche per le case inagibili che non danno reddito. esenzioni imu ed irpef per gli immobili colpiti dal terremoto dell’aquila, purché distrutti o oggetto di un’ordinanza sindacale di sgombero perché parzialmente o totalmente inagibili
5) deduzioni- si applica la misura agevolta del moltiplicatore imu, pari a 110, ai terreni non coltivati e ai terreni agricoli solo se di proprietà di coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola. deduzione del 35% per gli affitti degli immobili di interesse storico o artistico. per gli affitti soggetti alla cedolare secca ci sarà l’esenzione dell’imposta di bollo. esenzione dalle imposte di registro e di bollo in caso di fideiussione a favore del conduttore
6) pagamento con il bollettino- l’imu potrà essere pagato anche con un bollettino postale oltre che con il modulo f24
7) imu-bis-modifiche all’imposta di scopo, ribattezzata imu-bis. i comuni potranno decidere se introdurla e, nel caso fosse già in vigore, di adattarla all’imu. è stata estesa a quest’imposta la base imponibile prevista dalla manovra di dicembre per l’imu, per cui l’imposta si applicherà su un imponibile più alto
Fonte: idealista.it