Chiarimento dell’Agenzia Entrate sull’applicazione dell’Iva agevolata al 10%.
Il regime Iva agevolato consistente nell’aliquota del 10% per il servizio di fornitura di energia termica prodotta da fonti rinnovabili o da impianti di cogenerazione, disciplinato dal n. 122 della Tabella A, Parte III, del D.P.R. 633/1972, si applica alle sole ipotesi in cui la somministrazione sia resa nei confronti di consumatori finali che impiegano il calore energia nella propria abitazione, a carattere familiare o in analoghe strutture a carattere collettivo in ogni caso dotate del requisito della residenzialità.
Il chiarimento è stato fornito dall’Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione n. 28/E del 01/04/2010, emanata in risposta al quesito inoltrato da una società cooperativa che, ricevendo direttamente dal fornitore l’energia termica, provvedeva poi a ridistribuirla a mezzo della propria rete ai consumatori finali propri soci.
Il servizio di fornitura di energia termica è disciplinato dal citato n. 122 della Tabella A, Parte III, allegata al D.P:R. 633/1972, che nella versione attualmente vigente stabilisce l’applicazione dell’aliquota del 10% alle «prestazioni di servizi e forniture di apparecchiature e materiali relativi alla fornitura di energia termica per uso domestico attraverso reti pubbliche di teleriscaldamento (…) incluse le forniture di energia prodotta da fonti rinnovabili o da impianti di cogenerazione ad alto rendimento; alle forniture di energia da altre fonti, sotto qualsiasi forma, si applica l’aliquota ordinaria»
Con il documento in esame l’Agenzia ha ribadito ed ampliato le interpretazioni già fornite con la precedente Risoluzione 15/12/2004, n. 150/E, nel senso di ritenere presupposto indispensabile per l’applicazione dell’aliquota Iva agevolata l’erogazione per uso domestico, che come detto si realizza nelle somministrazioni rese nei confronti di soggetti che, in qualità di consumatori finali, impiegano l’energia elettrica o termica nella propria abitazione, a carattere familiare o in analoghe strutture a carattere collettivo e che non utilizzano l’energia nell’esercizio di imprese o per effettuare prestazioni di servizi rilevanti ai fini Iva, anche se in regime di esenzione.
L’Agenzia ha inoltre richiamato la Risoluzione 10/05/2007, n. 94/E, nella quale veniva specificato che l’aliquota agevolata è applicabile, oltre che alle prestazioni di servizi, anche alle forniture di apparecchiature e materiali utilizzati per la fornitura di energia termica per uso domestico, restringendo peraltro il campo alla sola energia prodotta da fonti rinnovabili o da impianti di cogenerazione ad alto rendimento.
Fonte: Associazione Nazionale Deonne Geometra