Sulla Gazzetta Ufficiale n. 35 del 12/02/2010 è stato pubblicato il D.M. 26 gennaio 2010 “Aggiornamento del decreto 11 marzo 2008 in materia di riqualificazione energetica degli edifici” firmato, lo scorso 25 gennaio, dal Ministro dello sviluppo economico Claudio Scajola.
Il decreto modifica i valori limite della trasmittanza termica, per le componenti dell’involucro edilizio, il cui rispetto è necessario per accedere alle detrazioni fiscali del 55% per gli interventi di riqualificazione energetica.
Il nuovo decreto modifica (anche sensibilmente) i valori della trasmittanza previsti nel D.M. 11 marzo 2008.Il decreto modifica, inoltre, i requisiti necessari all’ottenimento delle agevolazioni qualora l`intervento di riqualificazione energetica globale dell`edificio preveda la sostituzione di generatori di calore con generatori di calore alimentati da biomasse combustibili.
In questo caso il provvedimento prevede che nelle zone climatiche C, D, E e F i valori della trasmittanza delle chiusure apribili e assimilabili (quali porte, finestre e vetrine anche se non apribili) che delimitano l`edificio verso l`esterno o verso locali non riscaldati, rispettino i valori limite riportati nella tabella 4 a, presente al punto 4, dell`Allegato C del D. lgs 192/05.
Il Ministrero giustifica tale ulteriore prescrizione con la necessità di evitare che si ricorra ad un utilizzo incontrollato delle biomasse in edifici con involucro a basse prestazioni energetiche, contribuendo così anche a contenere l`immissione di polveri sottili nell`aria.
Un’ulteriore modifica riguarda i generatori di calori alimentati a biomassa: ai fini del calcolo dell`indice di prestazione energetica, deve essere considerata una quota di energia pari al 30% dell’energia primaria realmente fornita all`impianto, come se provenisse da fonte fossile non rinnovabile.
In tal modo, secondo il Ministero, si tiene conto della quota parte dei combustibili correlata alle fasi di preparazione della biomassa (raccolta, trasformazione, confezionamento e trasporto).
Un’ultima modifica riguarda le metodologie per la determinazione dell’indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale: viene definitivamente chiarito, nei casi in cui è espressamente previsto, che si può utilizzare indifferentemente lo schema di procedura semplificata di cui all’allegato G al DM 7/4/2008 o quello previsto all’allegato 2 al DM 26/6/2009.
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Fonte: Acca