Al passo coi tempi i coefficienti per la determinazione dei diritti di usufrutto a vita e delle rendite o pensioni vitalizie. Cambia anche la base imponibile, ai fini delle imposte di registro e sulle successioni e donazioni, per la costituzione di rendite o pensioni.
Le modifiche arrivano con il decreto del ministero dell’Economia e delle Finanze del 23 dicembre 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 31 dicembre, e fanno seguito al cambiamento del saggio degli interessi legali, la cui misura è stata fissata all’1% annuo, con decorrenza dal 1° gennaio 2010 (Dm 4 dicembre 2009).
Le nuove modalità si applicano agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate e a quelle non autenticate presentate per la registrazione, alle successioni aperte e alle donazioni fatte a partire da quella stessa data.
Nel dettaglio, il provvedimento stabilisce che il valore del multiplo da utilizzare nella determinazione della base imponibile per la costituzione di rendite e pensioni è fissato in 100 volte l’annualità. Sia ai fini dell’imposta di registro (articolo 46, comma 2, lettere a) e b) del Tur – Dpr 131/1986) sia ai fini dell’imposta sulle successioni e donazioni (articolo 17, comma 1, lettere a) e b) del Tus – Dlgs 346/1990).
Per quanto riguarda invece i coefficienti per la determinazione dei diritti di usufrutto a vita e delle rendite o pensioni vitalizie, il relativo prospetto, allegato al Testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro (Dpr 131/1986), viene aggiornato in ragione della nuova misura del saggio legale degli interessi (1 per cento). I precedenti valori – con coefficienti calcolati in base al tasso del 3% – hanno trovato applicazione dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2009.
Età del beneficiario (anni compiuti) |
Nuovo coefficiente (dal 1° gennaio 2010) |
Vecchio coefficiente (dall’1/1/2008 al 31/12/2009) |
da 0 a 20 | 95 | 31,75 |
da 21 a 30 | 90 | 30,00 |
da 31 a 40 | 85 | 28,25 |
da 41 a 45 | 80 | 26,50 |
da 46 a 50 | 75 | 24,75 |
da 51 a 53 | 70 | 23,00 |
da 54 a 56 | 65 | 21,25 |
da 57 a 60 | 60 | 19,50 |
da 61 a 63 | 55 | 17,75 |
da 64 a 66 | 50 | 16,00 |
da 67 a 69 | 45 | 14,25 |
da 70 a 72 | 40 | 12,50 |
da 73 a 75 | 35 | 10,75 |
da 76 a 78 | 30 | 9,00 |
da 79 a 82 | 25 | 7,25 |
da 83 a 86 | 20 | 5,50 |
da 87 a 92 | 15 | 3,75 |
da 93 a 99 | 10 | 2,00 |
Come usare il prospetto
Per determinare il valore dell’usufrutto, va prima calcolata la rendita annua moltiplicando il valore della piena proprietà del bene gravato da usufrutto per l’interesse legale (1% dal 1° gennaio 2010). Alla rendita annua così ottenuta, basta poi applicare il coefficiente indicato nel prospetto in corrispondenza dell’età del beneficiario.
Esempio:
· valore della piena proprietà dell’immobile: 250.000 euro (A)
· tasso di interesse legale: 1% (B)
· età del beneficiario dell’usufrutto: 55 anni
· coefficiente corrispondente all’età del beneficiario: 65 (C)
Rendita annua = A x B = 250.000 x 1% = 2.500 (D)
Valore dell’usufrutto = D x C = 2.500 X 65 = 162.500 (E)
Valore della nuda proprietà = A – E = 250.000 – 162.500 = 87.500.
Fonte: Donnegeometra