22 Dicembre 2024

CERTIFICAZIONE ENERGETICA: PRONTO IL NUOVO SOFTWARE
L’attuale versione non è conforme alle modifiche introdotte dal d.m. 26 giugno 2009 e dal d.P.R. 2 aprile 2009, n. 59 e del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192. A seguito della segnalazione effettuata dall’Associazione certificatori energetici, Enea ha confermato l’inadeguatezza della versione v.1.07.10.18 del software.

edicom2_eventi_it_288246_foto_popup

CALDAIE A CONDENSAZIONE: NIENTE ATTESTATO DI QUALIFICAZIONE
Novità sul fronte della certificazione arrivano anche dalla nuova legge 99/2009 (art. 31, comma 1). Dal 15 agosto scorso, la sostituzione di impianti termici con caldaie a condensazione viene omologata all’installazione di pannelli solari e alla sostituzione delle finestre e degli infissi: non è quindi più necessario l’attestato di qualificazione energetica. I  soggetti interessati al beneficio devono acquisire la seguente documentazione:

• dichiarazione di un tecnico qualificato che attesta la corrispondenza dell’intervento ai requisiti richiesti (d.m. 19 febbraio 2007, artt. 6-9);
• scheda informativa sugli interventi realizzati, comprensiva dei dati elencati nel d.m. 19 febbbraio 2007 (vedi schema dell’allegato E).

In attesa di conferme da parte del Ministero dello sviluppo Economico e dell’Agenzia delle entrate, l’Enea ritiene che coloro che hanno ultimato i lavori prima del 15 agosto sono tenuti a presentare sia l’allegato A che l’allegato E, mentre coloro che completeranno i lavori a partire dal 15/8 dovranno inviare all’Enea il solo allegato E attraverso il sito di invio finanziaria2009.acs.enea.it. Qualora questo non sia ancora strutturato in modo da permettere l’invio del solo allegato E, è consentito l’invio tramite raccomandata semplice.

Fonte:donnageometra

Autore

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *