24 Dicembre 2024

La tabella millesimale esprime il valore di ciascuna unità immobiliare di proprietà individuale, rapportata al valore complessivo dell’intero edificio che si considera pari a 1000, e serve per determinare la quantità di contribuzione di ciascun proprietario alle spese necessarie per la conservazione ed il godimento delle parti e servizi comuni.

condominio
Il valore millesimale di ciascuna proprietà non tiene conto dello stato di manutenzione, della rendita o dei miglioramenti eventualmente apportati dal suo proprietario, ma esprime unicamente la quota ideale di comproprietà dell’immobile e delle parti ed impianti comuni. La formazione o revisione della tabella deve essere formata da un tecnico professionista, e non dall’amministratore, salvo il caso di conferimento dell’incarico con deliberazione unanime dell’assemblea.Le eventuali modifiche adottate in difformità di questi principi, rendono nulle le relative delibere, e ciascun condomino può adire l’Autorità Giudiziaria chiedendo la revisione della tabella.

La tabella millesimale predisposta o modificata dal professionista incaricato deve essere sottoposta all’approvazione dell’assemblea ed è approvata solo con il consenso unanime di tutti i condomini. In caso contrario tale delibera risulterà inefficace nei confronti dei condomini assenti o dissenzienti.

I valori che la tabella millessimale atribuisce alle singole proprietà possono essere modificati anche nell’interesse di un solo condomino quando risulta che essi siano frutto di errori oppure quando, per il mutamento di una parte dell’edificio (ad es. in seguito ad innovazioni di vasta portata oppure a divisioni) risulta che le stesse non rispecchino più il valore delle singole porzioni immobiliari. Naturalmente chi intende contestare giudizialmente l’erroneità della tabella millesimale deve fornire la relativa prova.

Per errore deve intendersi una divergenza tra il valore effettivo ed il valore rappresentativo delle singole unità immobiliari, espresso dalla tabella millesimale. Secondo una recente giurisprudenza, l’errore che rileva ai fini della revisione delle tabelle millesimali di origine contrattuale (ossia contenute in un regolamento contrattuale, o comunque approvate con deliberazione unanime dai condomini) è unicamente quello che determini un vizio del consenso.

Le spese per la revisone della tabella millesimale di norma vengono ripartite in base alla (nuova) tabella revisionata: talvolta però si è ritenuto di addebitare la spesa al condomino che, a causa dei lavori eseguiti nella sua proprietà (ad es. sopralzo, o costruzione parcheggio sotterraneo) ha dato origine alla ncessità di modificare le stesse, al fine di tener conto dell’arricchimento che costui ha tratto dalle innovazioni.

Giurisprudenza

Cass. civ., sez. II, 18-04-2002, n. 5633
La presunzione legale di condominialità stabilita per i beni elencati nell’art. 1117 cod. civ. non è tassativa.
Per vincere tale presunzione, il soggetto che ne rivendichi la proprietà esclusiva ha l’onere di fornire la prova di tale diritto; a tal fine, è necessario un titolo d’acquisto dal quale si desumano elementi tali da escludere in maniera inequivocabile la comunione del bene, mentre non sono determinanti le risultanze del regolamento di condominio, né l’inclusione del bene nelle tabelle millesimali come proprietà esclusiva di un singolo condomino.

Cass. civ., sez. II, 14-12-1999, n. 14037
In tema di delibere condominiali, poiché, per la formazione delle tabelle millesimali, è necessario il consenso di tutti i condomini, gli assenti ed i dissenzienti possono far valere la nullità relativa dell’atto, ai sensi dell’art. 1421 cod. civ., costituita dalla loro mancata adesione. Cass. civ., sez. II, 26-10-1996, n. 9366 L’obbligo dei condomini di contribuire al pagamento delle spese condominiali sorge per effetto della delibera dell’assemblea che approva le spese stesse e non a seguito della successiva delibera di ripartizione volta soltanto a rendere liquido un debito preesistente e che può anche mancare ove esistano tabelle millesimali.
Pertanto, nel caso di alienazione di un appartamento, obbligato al pagamento dei tributi è il proprietario nel momento in cui la spesa viene deliberata.

Fonte:General-service

Autore

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *