Corte di Cassazione, Sentenza n.23992 del 24 settembre 2008
L’inserimento di un terreno agricolo quale edificabile nel Piano Regolatore non ancora approvato determina l’applicazione della minore aliquota dell’8%, prevista per la cessione dei terreni edificabili e non quella del 15%, prevista per i terreni edificabili.
Infatti, ciò che conta ai fini della classificazione di un terreno come agricolo per la conseguente individuazione dell’aliquota ai fini dell’imposta di registro, è la destinazione concreta al momento del trasferimento. E’ quanto si ricava dalla sentenza della Corte di cassazione del 24 settembre. Per l’imposta di registro pagata in eccesso il diritto al rimborso si prescrive in tre anni dal giorno del pagamento.
Fonte:Donnegeometra