21 Novembre 2024

Corte di Cassazione, Sentenza n.25902, 29 ottobre 2008
L’aliquota Ici agevolata per l’abitazione principale si applica anche nel caso di due unità immobiliari distintamente accatastate, comunicanti, di proprietà di due coniugi al 50%, destinate a dimora abituale di entrambi.

Il Comune aveva notificato un avviso di liquidazione dell’imposta con il quale pretendeva il pagamento con l’aliquota ordinaria su una delle due unità immobiliari, sulla base della Risoluzione n.6/02 del Dipartimento per le politiche fiscali che sancisce che l’unità immobiliare da adibire ad abitazione principale deve essere una sola. Secondo la Corte di Cassazione, invece, la definizione di abitazione principale non richiede l’unicità del fabbricato, quanto la sussistenza della specifica destinazione d’uso. Di conseguenza, tale principio dovrebbe valere anche agli effetti dell’esenzione Ici prevista per l’abitazione principale dal periodo di imposta 2008 dal D.L. n.93/08.

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