21 Novembre 2024

E’ quanto ha stabilito una nota della Direzione centrale cartografia, catasto e pubblicita` dell`agenzia del Territorio, emessa il 26 settembre scorso.    Gli impianti – si legge nella nota – si accertano nella categoria D/1 Opifici e nella determinazione della relativa rendita catastale devono essere inclusi i pannelli fotovoltaici.

La presa di posizione della Direzione fa chiarezza su un aspetto rilevante per un numero crescente di operatori. Grazie soprattutto al meccanismo di incentivazione della produzione di elettricita` da fonte solare, si stima che in Italia negli ultimi anni siano stati installati circa 8,030 impianti di produzione di energia, per una potenza complessiva di oltre 83 megawatt.La natura giuridica degli impianti non è mai stata precisamente individuata dal legislatore, mentre nella prassi si è diffusa una molteplicita` di contratti per disciplinare costruzione, installazione e utilizzo delle strutture. Questo vuoto legislativo determina rischi rilevanti di “lacunosita“` e “impertinenza“ delle regolamentazioni negoziali e una possibile erronea implementazione dei percorsi autorizzativi in sede amministrativa.

La classificazione giuridica degli impianti fotovoltaici è sempre stata complessa, in considerazione di diversi aspetti:

1) la nozione di “bene immobile“ formulata dal Codice civile definisce come tale, oltre al suolo, «gli edifici è le altre costruzioni – anche se unite transitoriamente al suolo – e in genere tutto cio` che è artificialmente incorporato al suolo»;

2) la Circolare 14/2007 della Direzione centrale catasto e pubblicita` immobiliare dell`agenzia del Territorio classifica le centrali eoliche – strutturalmente affini ad alcuni tipi d`impianti fotovoltaici e accomunate a questi ultimi della produzione di energia – quali “opifici“, ovvero unita` immobiliari;

3) la sentenza della Corte di Cassazione 16824/2006 imponeva di tenere conto delle turbine ai fini della determinazione della rendita catastale delle centrali elettriche.

Con la nota del 26 settembre, la Direzione centrale cartografia, catasto e pubblicita` dell`agenzia del Territorio ha ufficializzato cosi` il proprio orientamento: «I pannelli fotovoltaici possono essere assimilati per evidente analogia alle turbine delle centrali idroelettriche». La stessa nota fa propria la posizione della sentenza 16824 con riferimento alle turbine delle centrali elettriche ribadendo che «…non rileva il mezzo di unione tra “mobile“ ed “immobile“ per considerare il primo (turbina) incorporato al secondo (centrale elettrica), quel che conta è l`impossibilita` di separarli senza sostanziale alterazione del bene complesso (che non sarebbe piu` una centrale elettrica)».

Logica conseguenza di questo inquadramento dell`impianto fotovoltaico quale opificio e della classificazione dei pannelli solari alla stregua di una “turbina“ è la loro necessaria individuazione e dichiarazione catastale, nonche` la costituzione di diritti su di essi che tengano conto della loro peculiare natura.

Fonte:Donnegeometra

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1 thought on “Gli Impianti Fotovoltaici… vanno accatastati

  1. La recente normativa riflette l’interesse sempre cresce nei confronti degli impianti fotovoltaici che hanno trovato nel corso degli ultimi anni svariate applicazioni.

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