14 Novembre 2024

Corte di Cassazione, Sentenza n. 22602/2008
Le videoriprese dei vicini di casa, effettuate per smascherare comportamenti illeciti, sono lecite purché non dirette verso luoghi di privata dimora ma verso aree utilizzate da un numero indifferenziato di persone.

Lo ha stabilito la Quinta Sezione Penale della Corte di Cassazione annullando con rinvio un’ordinanza del Tribunale del Riesame di Reggio Calabria che aveva confermato la custodia cautelare per un uomo sospettato di far parte di una associazione a delinquere sulla base di alcune videoriprese effettuate nel cortile del palazzo nel quale abitava. La Suprema Corte ha ritenuto legittime tali riprese, elencando i luoghi nei quali è possibile effettuare riprese con una videocamera: sono utilizzabili come prova le videoregistrazioni effettuate dalla polizia di reiterati atti vandalici e di danneggiamento ai danni della porta del proprio appartamento, della porta dell’attiguo garage e della cassetta postale antistante l’ingresso dell’appartamento, in quanto “l’area interessata dalle videoregistrazioni, operate con telecamera sito all’interno dell’appartamento, ricade nella fruizione di un numero indifferenziato di persone e non attiene alla sfera di privata dimora di un singolo soggetto”; inoltre, “con specifico riferimento a riprese effettuate dalla pubblica via verso l’ingresso di un privato edificio, si è opinato che vadano considerate legittime – e pertanto utilizzabili – le videoregistrazioni dell’ingresso e del piazzale di accesso a un edificio sede dell’attività di una società commerciale, eseguite dalla polizia giudiziaria dalla pubblica strada, mediante apparecchio collocato all’esterno dell’edificio stesso, non configurando esse un’indebita intrusione né nell’altrui privata dimora, né nell’altrui domicilio, nozioni che individuano una particolare relazione del soggetto con il luogo in cui egli vive la sua vita privata, in modo da sottrarla a ingerenze esterne, indipendentemente dalla sua presenza”. Nel caso in esame “le videoriprese si sono svolte tramite camera esterna all’edificio, del quale inquadravano l’ingresso, i balconi e il cortile”, e deve pertanto escludersi una intrusione, tanto nella privata dimora, quanto nel domicilio.

Fonte:Donnegeometra

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