22 Dicembre 2024

L’articolo 35 della L. 133/2008 (conversione con modificazioni del D.L. 112/2008) ha soppresso l’obbligo di allegare l’attestato di certificazione energetica all’atto di compravendita degli immobili, e, in caso di locazione, di consegnare o mettere a disposizione del conduttore l’attestato di certificazione energetica.

certificazione-energetica

La redazione dell’attestato di certificazione/qualificazione energetica, prevista dall’art. 6 del D.Lgs. 192/2005, deve essere comunque effettuata rispettando le scadenze ivi indicate.
Alcuni dubbi sono sorti circa la corretta applicazione delle suddette disposizioni. Difatti, mentre può ritenersi certa la soppressione dell’obbligo di allegazione del certificato energetico ai rogiti nelle regioni che non hanno legiferato dopo il D.Lgs. n. 192/2005, molte perplessità sono sorte sugli effetti della Legge 133/2008 in quelle regioni che, con propri provvedimenti, hanno disposto che l’attestato di qualificazione/certificazione energetica fosse allegato agli atti di trasferimento degli immobili (come ad esempio Piemonte, Lombardia, Liguria, Val d’Aosta, Emilia Romagna).
Il Consiglio Nazionale del Notariato ha approfondito la questione attraverso uno studio dal titolo “Analisi degli effetti dell’abrogazione dell’obbligo di allegazione del certificato energetico sulla normativa comunitaria e sulle regioni che hanno già legiferato in materia.” Il Consiglio, dopo un’analisi attenta e puntuale della situazione attuale che affronta il tema delle possibili incompatibilità delle disposizioni attuali con la normativa comunitaria, giunge alla conclusione che:

nelle regioni che non hanno legiferato in materia di prestazione energetica degli edifici l’obbligo di allegare l’attestato di certificazione/qualificazione energetica non sussiste più dalla data di entrata in vigore della L.133/2008;

regioni nelle quali siano state emanate leggi o regolamenti in attuazione della disciplina statale, stante l’incertezza sulla soluzione da adottare con riferimento al rapporto tra legislazione statale e regionale, si dovrà continuare ad applicare la disciplina che prevede l’obbligo di allegazione della certificazione energetica.
Clicca QUI per scaricare il testo dello studio del Consiglio Nazionale del Notariato

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