23 Dicembre 2024

Corte di Cassazione, Sentenza n. 31596/2008

Non si commette il reato di diffamazione se si scrive agli altri condomini una lettera nella quale si dipinge l’amministratore come una persona scorretta e bugiarda. Lo ha stabilito la Quinta Sezione Penale della Corte di Cassazione che, con la Sent. n. 31596/2008, ha precisato che si può contestare l’amministratore “anche usando frasi certamente aspre è fuori dubbio perché a ciascuno condominio spetta il diritto di controllare i comportamenti dell’amministratore e di denunciare eventuali riscontrate irregolarità”.

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Nel caso di specie la Corte ha osservato che “non vi era una aggressione alla sfera morale della persona dell'[…], ma una censura soltanto delle attività svolte come amministratore” e che “anche il delitto di diffamazione è, infatti, scriminato quando sia espressione del legittimo esercizio del diritto di critica e, quindi le considerazioni svolte a proposito del delitto di ingiuria si sarebbero dovute ritenere valide anche per il delitto di diffamazione salvo maturare le ragioni del diverso convincimento” e che “del resto in mancanza di convocazione di rituali assemblee il condominio, per rendere edotti gli altri condomini di eventuali irregolarità e della iniziativa intrapresa di contestare la condotta dell’amministratore con attribuzione di specifici comportamenti, non può fare altro che inviare agli altri condomini una missiva in modo che anche essi attivino i loro poteri di controllo”. “Anche in ordine al delitto di diffamazione si sarebbe dovuto allora ritenere – prosegue la Corte – e dichiarare in base alla disposizione dell’articolo 129 c.p.p. che il fatto non costituisce reato”.

Fonte: Donnageometra

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