Cassazione civile, sez. I, 29 gennaio 2008, n. 2005
Nel caso in cui siano stipulati prima un contratto preliminare di compravendita e successivamente il contratto definitivo, l’accertamento degli elementi e dei presupposti afferenti all’azione revocatoria fallimentare promossa ai sensi dell’art. 67, secondo comma, L.F, ovvero la conoscenza dello stato di insolvenza del debitore, deve essere compiuto con riguardo al contratto definitivo, quale negozio in virtù del quale si verifica il trasferimento del diritto di proprietà, non anche al contratto preliminare di vendita (Cass. n. 2967 del 1993; n. 3165 del 1994; n. 500 del 1992; n. 11798 del 1991; n. 264 del 1981).
È infatti solamente con il contratto definitivo che il bene, uscendo dal patrimonio del debitore, viene sottratto alla garanzia della massa dei creditori, così giustificando l’esercizio dell’azione revocatoria.