La detrazione per il risparmio energetico non è cumulabile con altre agevolazioni fiscali previste da leggi nazionali per i medesimi interventi. Ciò significa che nell’ipotesi di interventi che rientrino sia nelle agevolazioni per il risparmio energetico (55%), sia in quelle previste per le ristrutturazioni edilizie (36%), il
contribuente dovrà scegliere tra l’uno o l’altro beneficio.
Il principio è stato ripreso dalla Circolare n. 36/E del 31 maggio2007che ha ribadito che «…in considerazione della possibile sovrapposizione degli ambiti oggettivi previsti dalle due normative… …le
agevolazioni fiscali non sono tra loro cumulabili e pertanto il contribuente potrà avvalersi, per le
medesimespese, soltanto dell’una o dell’altra agevolazione…». Ovviamente, il divieto di cumulo riguarda gli interventi che l’amministrazione riconosce come”sovrapponibili” enon quelli aventi ambiti oggettivi diversi. In quest’ultimo caso nulla può impedire al contribuente di fruire contemporaneamente delle due agevolazioni.
Fonte: Le novità per la casa