Per abitazione principale si intende quella adibita a dimora abituale del contribuente o di un suo familiare.
L’articolo.5, comma 5 del Dpr 917/86 prevede che per familiare, ai fini delle imposte sui redditi, devono
intendersi il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado.
Nel caso in esame non dovrà essere pagata plusvalenza rientrando la madre nel numero dei familiari, sempre che abbia adibito l’immobile adabitazione principale per oltre la metà del tempo intercorso tra l’acquisto e la vendita.
Fonte: Le novità per la casa