Risoluzione n. 125/E del 3 aprile 2008
Il bonus per il riacquisto della prima casa spetta solo se l’atto sconta l’imposta di registro o l’Iva. Pertanto, nel caso in cui la riacquisizione avvenga attraverso una donazione che, in seguito alla reintroduzione dell’imposta sulle successioni e donazioni, è soggetta a quest’ultima imposta e non più al Registro, il diritto al credito d’imposta non matura.
Per di più, se il primo immobile “agevolato” è venduto quando ancora non sono trascorsi cinque anni e il riacquisto non avviene a titolo oneroso, i benefici goduti all’epoca decadono.È il chiarimento contenuto nella risoluzione n. 125/E del 3 aprile, con la quale l’Agenzia ha ribaltato la soluzione prospettata dall’istante. In sostanza, il contribuente, proprietario di un’abitazione acquistata usufruendo delle “agevolazioni prima casa”, in vista di ricevere in donazione un immobile da ristrutturare, intende vendere, prima dello scadere dei cinque anni, la casa comprata con i benefici. Ritiene di non incorrere nella decadenza dagli stessi per il fatto che entro un anno dall’alienazione adibirà il nuovo immobile ad abitazione principale. A sostegno della propria soluzione, ricorda che, nonostante la norma che detta le condizioni per non decadere dalle agevolazioni non specifichi a quale titolo debba avvenire il riacquisto, con la circolare 38/2005 l’Agenzia ha puntualizzato che “il credito d’imposta per il riacquisto della prima casa, attribuito dalla legge 448 del 1998, spetta ai contribuenti che provvedono ad acquisire un’altra casa di abitazione non di lusso “a qualsiasi titolo” entro un anno dalla vendita dell’immobile per il quale si è fruito del regime di favore” e, quindi, anche in caso di trasferimento a titolo gratuito.
I tecnici delle Entrate rilevano innanzitutto che condizione fondamentale per ottenere il credito d’imposta è il pagamento del Registro (o dell’Iva) nel momento del secondo acquisto e la reintroduzione dell’imposta sulle successioni e donazioni a cui sono soggetti i trasferimenti a titolo gratuito (donazioni) esclude questa possibilità. In pratica, se il contribuente dovesse mettere in atto quanto prospettato, perderebbe tutti i benefici goduti per il primo acquisto, con conseguente recupero da parte delle Entrate delle imposte di registro, ipotecaria e catastale in misura ordinaria e con l’applicazione della sovrattassa del 30 per cento.
Fonte: www.donnegeometra.it