Quello del compromesso è il momento più importante, in cui vanno tutelate entrambe le parti, sia l’acquirente che il venditore.
Il notariato aveva sollevato il tema già in uno studio dell’anno scorso, indicando che anche nel preliminare va disciplinato l’aspetto della garanzia degli impianti. In caso di impianti non a norma, va specificato a chi spetta l’onere dell’adeguamento: non è escluso naturalmente che sia l’acquirente, ma è fondamentale che il tutto sia disciplinato nel preliminare. Nel caso in cui il compromesso sia stato firmato prima del 27 marzo, cioè prima dell’entrata in vigore del nuovo decreto, va applicato il principio dell’articolo 1375 del Codice Civile (correttezza e buona fede). Bisogna capire se l’acquirente era effettivamente a conoscenza del fatto che gli impianti non fossero a norma. Se il vizio era conosciuto, l’obbligo di garanzia cade. Va poi sottolineato che l’atto stipulato in agenzia, incrociando proposta e accettazione, è un vero compromesso: il contratto si forma con l’accettazione della proposta.