Gli ascensori, e in generale gli impianti di sollevamento, sono stati in Italia da sempre oggetto di normative specifiche. E nel decreto 37/2008 molto opportuna appare la nuova previsione di cui all’articolo 1, comma 3, dove si precisa che nel decreto non sono disciplinati per taluni aspetti gli impianti «che sono soggetti a requisiti di sicurezza prescritti in attuazione della normativa comunitaria, ovvero di normativa specifica».
Impianti «nuovi» Con la Direttiva ascensori 95/16 Ce e il Capo I del relativo Dpr 162/99, l’installazione di un nuovo ascensore è stata regolamentata e normata. Ma dalla lettura del nuovo decreto, proprio per il comma 3 dell’articolo 1, parrebbe non necessario, nel caso di ascensori installati dopo il 30 luglio 1999, quanto disposto dal successivo comma 6 dell’articolo 7, relativo alla dichiarazione di rispondenza in sostituzione di quella di conformità. Questo perché se la documentazione tecnica e amministrativa non fosse in possesso del venditore essa è sicuramente archiviata presso il Comune di appartenenza e/o presso gli organismi di verifica e controllo. Impianti «vecchi» Occorre evidenziare che la legge 46/90, al momento della sua entrata in vigore sembrava avesse di fatto escluso gli ascensori dalla necessità di redigere la dichiarazione di conformità, in quanto gli impianti risultavano già regolamentati sia in fase di progettazione che di collaudo e di messa in esercizio dalla legge n. 1415 del 24 ottobre 1942, successivamente abrogata dal Dpr 162/99. Ciò ha comportato che non sempre è disponibile per tali impianti la dichiarazione di conformità. Alla mancanza della documentazione tecnica e amministrativa (richiesta ora dall’articolo 13 del Dm 37/2008) per smarrimento da parte del proprietario, si può porre rimedio sapendo che essa è disponibile presso gli uffici comunali e presso al l’Ispesl. L’articolo 13 del Dm 37/2008 può sicuramente portare alla luce gli impianti nuovi non ancora collaudati, costringendo il venditore a offrire garanzia in ordine alla conformità di questi ascensori alle normative vigenti; e anche nell’ipotesi che il compratore voglia comprare nello «stato di fatto in cui si trova l’immobile», l’abuso non potrà più essere ignorato. In condominio L’ articolo 1117 del Codice civile classifica l’ascensore come “parte comune”, ciò comporta che in virtù dell’articolo 13 del Dm 37/98, al momento della cessione di una unità immobiliare da parte di un proprietario, venga allegata la dichiarazione di conformità o documento equipollente. Siccome anche in tal caso il venditore deve offrire garanzia di conformità alle norme vigenti sulla “quota” di ascensore di sua proprietà, occorrerebbe che nell’atto se ne faccia menzione, indicando per esempio che la documentazione è in possesso dell’amministrazione condominiale e se così non fosse il venditore dovrà richiedere all’amministrazione condominiale che venga redatto per il condominio un certificato di rispondenza, prima della stipula del rogito.
Fonte: Casa24