Premio volumetrico per murature e solai necessari al miglioramento dell’isolamento termico degli edifici, 25 milioni di euro per gli interventi realizzati dalle ESCO, installazione di pannelli solari e fotovoltaici solo con DIA, attribuzione all’Enea delle funzioni di “Agenzia nazionale per l’efficienza energetica”.
Ecco alcuni dei principali contenuti dello schema di decreto legislativo di attuazione della direttiva 2006/32/CE concernente l’efficienza degli usi finali dell’energia e i servizi energetici, approvato dal Consiglio dei Ministri il 27 febbraio 2008.Bonus volumetrici per pareti e solai
Il provvedimento prevede che, negli edifici di nuova costruzione, lo spessore delle murature esterne, delle tamponature o dei muri portanti, superiori ai 30 centimetri, il maggior spessore dei solai e tutti i maggiori volumi e superfici necessari all’esclusivo miglioramento dei livelli di isolamento termico o di inerzia termica degli edifici, non siano considerati nei computi per la determinazioni dei volumi, delle superfici e nei rapporti di copertura, con riferimento alla sola parte eccedente i 30 centimetri e fino ad un massimo di ulteriori 25 cm per gli elementi verticali e di copertura e di 15 cm per quelli orizzontali intermedi.
Nel rispetto dei suddetti limiti, è permesso derogare a quanto previsto dalle normative nazionali, regionali o dai regolamenti edilizi comunali, in merito alle distanze minime tra edifici, alle distanze minime di protezione del nastro stradale nonché alle altezze massime degli edifici.
Gli interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti che comportino maggiori spessori delle murature esterne e degli elementi di copertura potranno derogare alle norme sulle distanze minime tra edifici e dal nastro stradale, nella misura massima di 20 centimetri per il maggiore spessore delle pareti esterne, nonché alle altezze massime degli edifici, nella misura massima di 25 centimetri, per il maggior spessore delle coperture. La deroga può essere esercitata nella misura massima da entrambi gli edifici confinanti. Norme di questo tipo sono già vigenti in alcune Regioni.
Semplificazioni per impianti solari termici e fotovoltaici
Le installazioni di impianti solari termici o fotovoltaici aderenti o integrati nei tetti degli edifici, sono considerati interventi di manutenzione ordinaria e non sono soggetti a DIA; sarà sufficiente una comunicazione preventiva al Comune, ad esclusione degli edifici ricadenti nei centri storici.
Per realizzare impianti di cogenerazione ad alto rendimento sarà sufficiente una autorizzazione unica rilasciata dalla Regione nel rispetto delle normative in materia di tutela dell’ambiente, del paesaggio e del patrimonio storico-artistico e che costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico.