Cass. civ., sez. III, 26 giugno 2007, n. 14745. Il proprietario di un immobile locato risponde, ex art. 2051 c.c., dei danni causati a terzi dall’immobile stesso nel solo caso in cui tali danni siano derivati dalle strutture murarie dell’immobile o dagli impianti in esse conglobati.
La Corte ha precisato che, nell’espressione “strutture murarie e impianti in esse conglobati” rientrano soltanto i cornicioni, i tetti, le tubature idriche, gli impianti idrici e sanitari e quanto possa essere raggiunto con interventi sulle opere murarie.Sulla base del principio sopra esposto, ha confermato la sentenza di merito che ha escluso la responsabilità del proprietario dell’immobile per i danni causati a terzi da un incendio sprigionatosi da un interruttore elettrico.
Inoltre, la circostanza che il conduttore abbia adibito l’immobile ad un uso diverso da quello pattuito, con la consapevole tolleranza del locatore, non è da sola sufficiente a far sorgere una responsabilità di quest’ultimo nei confronti del terzo che da tale nuova e diversa attività del conduttore abbia riportato danni.