Chi è il responsabile dell’impianto termico?
Per gli impianti unifamiliari il responsabile dell’impianto e’ sempre l’occupante dell’alloggio a qualunque titolo, quindi può essere il proprietario o il locatore o l’usufruttuario, ecc..
Questi può rimanere unico responsabile o delegare tale responsabilità ad un terzo che assuma la figura di “terzo responsabile”. Nel caso di immobili dotati di impianti centralizzati, amministrati in condominio, gli obblighi precedenti ricadono sull’Amministratore del condominio. Anche quest’ultimo può mantenere la responsabilità o delegarla ( la procedura di delega è uguale a quella prevista per gli impianti termici con potenza del focolare inferiore a 35 kW).
Il responsabile dell’impianto deve in particolare preoccuparsi che :
l’impianto sia dotato
* della “Dichiarazione di Conformità” che, per gli impianti termici installati dopo il 13 marzo 1990, l’impresa installatrice e’ tenuta a rilasciare. Tale documento attesta che l’impianto e’ stato realizzato nel rispetto delle norme vigenti. Nel caso non sia stata rilasciata bisogna risalire all’installatore dell’impianto e farsela rilasciare.
* del libretto di centrale. Il libretto deve riportare il nome del responsabile dell’esercizio e della manutenzione che è inoltre tenuto a porre la sua firma sul libretto. Il libretto deve essere conforme ai modelli previsti dal D.P.R 412/93. Per gli impianti esistenti ma non dotati di libretto all’entrata in vigore della legge, la compilazione va effettuata dal responsabile dell’impianto.
* Del libretto matricolare ISPESL (è cura dell’installatore denunciare l’impianto).
* Delle autorizzazioni rilasciate dai Vigili del Fuoco, per impianti con potenza superiore a 116 kW.
Inoltre deve preoccuparsi di:
1. Affidare la manutenzione dell’impianto termico a tecnici in possesso dei requisiti previsti dalla L. 46/90.
2. fare effettuare o effettuare (nel caso si possiedano i requisiti)
* un intervento di manutenzione all’anno;
* almeno una volta all’anno la prova fumi;
* per impianti con potenza superiore a 350 kW una seconda volta la prova fumi a metà del periodo di riscaldamento;
3. rispettare i limiti di esercizio dell’impianto di riscaldamento, ovvero il periodo e la durata giornaliera di attivazione dell’impianto;
4. regolare l’impianto in modo che non si superi la temperatura media degli ambienti di 22 °C: la responsabilità del superamento di tale limite e’ imputabile all’occupante (se l’impianto e’ unifamiliare);
Se l’impianto e’ a servizio di un condominio, l’Amministratore deve esporre un cartello contenente:
1) l’orario di attivazione giornaliero ed il periodo annuale di esercizio dell’impianto
2) le generalità e l’indirizzo del responsabile dell’esercizio e della manutenzione dell’impianto termico.
Fonte: Provicia Massa Carrara