Chi è il responsabile dell’impianto termico?
Il Responsabile dell’impianto termico, detto anche responsabile dell’esercizio e della manutenzione, si identifica con l’occupante dell’alloggio a qualunque titolo: il proprietario, il locatario o l’usufruttuario ecc.. Costui può delegare tale responsabilità’ ad un terzo che assume la figura di Terzo Responsabile.
Come faccio a delegare un terzo responsabile ?
Innanzi tutto devo accertarmi che sia abilitato ai sensi della Legge 46/90: per tale accertamento e’ necessario farsi mostrare dal tecnico un certificato con il numero di iscrizione alla Camera di Commercio o all’Albo delle imprese Artigiane. La Legge prescrive che la delega deve essere redatta in forma scritta e accettata dal Terzo Responsabile il quale, entro 60 gg., deve darne comunicazione all’ente locale competente per i controlli previsti.
Il responsabile dell’impianto deve in particolare preoccuparsi che :
1. l’impianto sia dotato della “Dichiarazione di Conformità” che, per gli impianti termici installati dopo il 13 marzo 1990, l’impresa installatrice e’ tenuta a rilasciare. Tale documento attesta che l’impianto e’ stato realizzato nel rispetto delle norme vigenti. Nel caso non sia stata rilasciata bisogna risalire all’installatore dell’impianto e farsela rilasciare.
2. L’impianto sia dotato del libretto d’impianto. Il libretto deve riportare il nome del responsabile dell’esercizio e di manutenzione che è inoltre tenuto a porre la sua firma sul libretto. Il libretto deve essere conforme ai modelli previsti dal D.P.R 412/93. Per gli impianti esistenti ma non dotati di libretto all’entrata in vigore della legge, la compilazione va effettuata dal responsabile dell’impianto.
Inoltre deve preoccuparsi di:
1. Affidare la manutenzione dell’impianto termico a tecnici in possesso dei requisiti previsti dalla L. 46/90.
2. Regolare l’impianto in modo che non superi la temperatura media degli ambienti di 22 °C: la responsabilità del superamento di tale limite e’ imputabile all’occupante.
3. Chiamare il proprio tecnico di fiducia almeno una volta all’anno per le operazioni di manutenzione e far effettuare almeno una volta ogni due anni le verifiche del rendimento di combustione.
4. Verificare che le operazioni di manutenzione siano registrate sul libretto, comprensive della sostituzione di componenti dell’impianto e dei risultati delle prove di combustione.
5. Controfirmare la registrazione sul libretto delle operazioni di manutenzione effettuate dal manutentore.
6. Ogni due anni far compilare al tecnico manutentore il “Rapporto di controllo tecnico”, in cui dovranno essere riportati i risultati della verifica dei fumi eseguita. Il “Rapporto di controllo tecnico”, compilato in maniera chiara e leggibile, deve essere regolarmente timbrato e firmato dal tecnico, controfirmato dal responsabile dell’impianto, per connessa assunzione di responsabilità. Deve essere in triplice copia: una copia per il responsabile dell’impianto, una per il tecnico, una da inviare alla Provincia di Massa Carrara (questa copia deve essere in originale).
7. Farsi apporre sul Rapporto di controllo tecnico il bollino verde.
Fonte: Provincia di Massa Carrara