Come noto, le disposizioni di cui al decreto legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito con modificazioni dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, hanno introdotto nell’ordinamento norme di semplificazione del procedimento di cancellazione delle ipoteche iscritte a garanzia di obbligazioni derivanti da contratto di mutuo concesso da soggetti esercenti attività bancaria o finanziaria, nonché da enti di previdenza obbligatoria.
Successivamente, in virtù dell’articolo 2, comma 450, lett. e), della legge 24 dicembre 2007, n. 244, il procedimento semplificato in questione è stato esteso anche alle cancellazioni di ipoteca relative a mutui accollati a seguito di frazionamento, anche ai sensi del decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122, nonché a quelli garantiti da ipoteca annotata su titoli cambiari.
L’Agenzia del Territorio ha provveduto a dare attuazione alle disposizioni di cui sopra con distinti provvedimenti. In particolare, per quanto qui di interesse, con il provvedimento direttoriale 9 ottobre 2007 sono state definite le modalità e le specifiche tecniche relative alla forma e alla trasmissione telematica delle comunicazioni; il medesimo provvedimento ha previsto che, dal 1° marzo 2008, l’invio di tali comunicazioni avvenga esclusivamente per via telematica.
Con successivo provvedimento direttoriale 29 gennaio 2008, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 27 del 1° febbraio 2008, l’invio telematico è stato esteso, in via esclusiva, anche alle comunicazioni inerenti l’estinzione di contratti di mutuo accollati a seguito di frazionamento, nonché a quelli garantiti da ipoteca annotata su titoli cambiari.
Facendo seguito alla circolare n. 12/2007, con cui sono stati dati i primi chiarimenti in ordine alle nuove modalità di invio telematico delle comunicazioni, con la presente circolare si forniscono le istruzioni necessarie per la corretta compilazione delle comunicazioni stesse.
Fonte: Agenzia del Territorio