Soprattutto da quest’anno, perché ora il fisco può scoprire versamenti in nero anche attraverso le fatture del gas e della luce .
La tentazione può venire, oppure si rimanda di continuo e alla fine si è fuori tempo massimo. Morale: il contratto d’affitto non viene registrato, locatario e inquilino non versano l’imposta dovuta, e forse pensano di farla franca. Bene, se fino a un po’ di tempo fa poteva anche succedere, d’ora in poi l’idea è da dimenticare.
Anzi, occorre fare molta attenzione e verificare che tutto sia in regola, perché da quest’anno i contratti di affitto in nero sono sotto i riflettori del fisco, ai cui emissari basterà ora interrogare la banca dati dell’anagrafe tributaria per scoprire gli inghippi. L’elaboratore infatti incrociando i dati relativi alle utenze domestiche e quelli catastali dell’immobile, è in grado di rilevare discordanze, e far così scattare l’accertamento fiscale. Come? Semplice: ove risultino le utenze domestiche intestate a una persona diversa dal proprietario dell’immobile, l’amministrazione finanziaria può presumere che si tratti di un contratto d’affitto in nero, con tutte le conseguenze del caso. A questo punto spetta al contribuente la dimostrazione della prova contraria. L’amministrazione finanziaria per contrastare l’evasione fiscale nel settore immobiliare, ha infatti potenziato la capacità di accertamento degli uffici tributari e ha disposto l’indicazione del codice fiscale dell’utente in tutti i contratti relativi alla fornitura di servizi di pubblica utilità, quali, per esempio, l’acqua e il gas (come è già previsto per alcuni contratti di assicurazione). Inoltre ha introdotto l’obbligo, a carico di aziende, enti pubblici e società, di comunicare all’amministrazione finanziaria i dati catastali che servono a identificare gli immobili, per rilevare quelli in cui vengono attivate le utenze domestiche. Gli enti che erogano energia elettrica, acqua, gas, dal 1° aprile del 2005 sono obbligati a richiedere questi dati all’atto della sottoscrizione dei nuovi contratti. Per i rapporti già in essere i dati devono essere rilevati al momento dell’eventuale rinnovo, o modifica, degli stessi: anche un cambio di tariffa comporta la comunicazione. L’obbligo di trasmissione telematica è diventato operativo con il provvedimento della Direzione dell’Agenzia Entrate del 2 ottobre 2006. dell’opera in sede di presentazione, allo sportello unico comunale per l’edilizia, delle denunce di inizio attività (art.1 co 6, L.443/2001). Lo stesso vale per i permessi di costruire e ogni altro atto di assenso in materia di attività edilizia rilasciato dai comuni (ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, DPR 6/06/2001 n. 380). I comuni dovranno poi inviare, per via telematica, all’amministrazione finanziaria le comunicazioni che hanno raccolto entro il 28 febbraio del 2007 per i dati relativi al 2005, e al 30 aprile dell’anno successivo dal 2006 in poi.
Fonte: Dove Casa