3 Dicembre 2024

La Finanziaria 2008 prevede piccoli sconti Irpef. Tra i nuovi, uno riguarda il reddito della casa che “scompare” dal reddito complessivo del beneficiario ai fini del calcolo delle detrazioni per carichi familiari, e l’altro riguarda l’esonero dalla dichiarazione dei redditi per i contribuenti che sono titolari solo di redditi fondiari di terreni e fabbricati di importo complessivo non superiore a 500 euro.  

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In entrambi i casi, si tratta di novità che hanno effetto dal 2007, e, perciò, a partire dai redditi da dichiarare con il 730/2008 o l’Unico 2008.  

È stabilito che, al solo fine del calcolo delle detrazioni per carichi di famiglia, il reddito complessivo è assunto al netto del reddito dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze. L’eliminazione del reddito virtuale dell’abitazione principale disposta dalla Finanziaria 2008 porterà un piccolo aumento delle detrazioni spettanti. Rimane comunque fermo che il reddito della casa adibita ad abitazione principale e delle sue pertinenze deve essere comunque dichiarato tra i redditi dei fabbricati e sommato agli altri redditi eventualmente posseduti dal contribuente per la determinazione del reddito complessivo; successivamente, dal reddito complessivo si sottrae l’importo della rendita catastale dell’abitazione principale e delle sue pertinenze per escludere questo reddito dalla base imponibile Irpef. La novità rileva con esclusivo riferimento al reddito complessivo del soggetto che intende avvalersi del beneficio. Facciamo un esempio: nel caso di due coniugi, che hanno un reddito complessivo di 40mila euro il marito e di 3mila euro la moglie, di cui 750 euro ciascuno per il reddito della casa di abitazione, ai fini delle detrazioni per i familiari a carico, è il solo reddito del marito che si considera al netto dell’imponibile virtuale della casa e che, perciò, si considera pari a 39.250 euro (40mila meno 750). Per la moglie, invece, il reddito complessivo rimane sempre di 3mila euro, al lordo cioè dei 750 euro dell’imponibile relativo alla casa. La novità della “scomparsa” del reddito virtuale della casa non rileva, infatti, sulle modalità di calcolo del reddito complessivo per essere considerati a carico. Perciò, il limite di reddito di 2.840,51 euro previsto per i familiari fiscalmente a carico deve essere riferito al reddito complessivo del familiare, considerato al lordo del reddito imputabile all’abitazione principale e alle sue pertinenze. Al riguardo, l’agenzia delle Entrate, nella circolare 1/E del 9 gennaio 2008, avverte che, se il sostituto d’imposta ha calcolato le detrazioni per lavoro dipendente o per pensione e quelle per familiari a carico considerando il reddito complessivo al lordo di quello dell’abitazione principale come comunicatogli dal dipendente, dovrà effettuare il conguaglio applicando la nuova normativa. Con l’inserimento disposto dalla legge Finanziaria 2008, del comma 2-bis, all’articolo 11 del Testo unico delle imposte sui redditi, Dpr 917/86, è anche disposto che se alla formazione del reddito complessivo concorrono solo redditi fondiari di terreni e fabbricati di importo complessivo non superiore a 500 euro, l’imposta non è dovuta. Considerato che, come si è detto, la novità introdotta dalla Finanziaria 2008 ha effetto a partire dai redditi dell’anno 2007, i titolari di redditi di terreni e fabbricati per un importo complessivo non superiore a 500 euro, sono esonerati dalla dichiarazione dei redditi, Unico 2008 o modello 730/2008.In sintesiIl nuovo calcolo Per il calcolo delle detrazioni per carichi di famiglia il reddito complessivo è assunto al netto del reddito dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze. L’eliminazione del reddito virtuale dell’abitazione principale porterà un piccolo aumento delle detrazioni spettanti per carichi di famiglia. La norma ha effetto dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2007. L’esonero L’esonero dalla dichiarazione dei redditi scatta se alla formazione del reddito complessivo concorrono solo redditi fondiari di terreni e fabbricati di importo complessivo non superiore a 500 euro; l’imposta non è dovuta. La norma ha effetto dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2007.

Fonte: casa24

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