Il D. Lgs. 169/2007 (G.U. n. 241 del 16.10.2007), in vigore dal 1 gennaio 2008, ha apportato alcune modifiche alla normativa che disciplina il fallimento (Regio Decreto 267/1942).
Le modifiche hanno riguardato, tra l’altro, gli articoli 67 e 72 bis relativi, rispettivamente, a:
- revocatoria dei contratti stipulati dal debitore fallito in danno ai creditori;
- scioglimento dei contratti preliminari di vendita stipulati ai sensi del D. Lgs. 122/2005 (Tutela dei diritti patrimoniali degli acquirenti di immobili da costruire).
Con le modifiche all’art. 67, in particolare, sono state estese le limitazioni all’applicazione dell`azione revocatoria da parte del curatore del fallimento, già previste per i contratti di vendita riguardanti abitazione principale dell`acquirente, ai contratti preliminari di cui sia stata effettuata la trascrizione ai sensi dell`art. 2645 bis del codice civile.
Le disposizioni del citato art. 67 riguardano i contratti di vendita, preliminari e definitivi, in generale e possono trovare applicazione anche per i contratti preliminari stipulati ai sensi del D.Lgs. 122/2005 nel caso in cui l’acquirente:
- non abbia ricevuto la fideiussione a garanzia di quanto versato al costruttore;
- abbia provveduto a trascrivere il preliminare;
- non intenda avvalersi dell`azione di nullità prevista dallo stesso D.Lgs. 122/2005.
Ricordiamo che il D.lgs. 122/2005 obbliga il costruttore a consegnare all’acquirente una fideiussione a garanzia di quanto versato di importo pari al prezzo pattuito meno le eventuali somme erogate da un soggetto mutuante.
Le disposizioni dell’art. 72 bis invece prevedono che, in caso di dichiarazione di fallimento del costruttore, i contratti preliminari aventi ad oggetto immobili da costruire si sciolgono se, prima che il curatore comunichi la scelta tra esecuzione e scioglimento, l`acquirente abbia escusso la fideiussione di cui all`art. 2 del D.Lgs. 122/2005, dandone comunicazione al curatore. La fideiussione comunque non può essere escussa dopo che il curatore abbia comunicato di voler dare esecuzione al contratto.